VERBALE DI ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO ASTROFILI PESARESE.
CODICE FISCALE 92003040414
L’anno duemilauno il mese di gennaio il giorno due alle ore 21.30 presso la sede sociale in Pesaro via Ferrari n. 7 si è riunita in seconda convocazione l’assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) proposta di modifica dello Statuto Sociale ai fini dell’adeguamento dello stesso all’attuale normativa fiscale.
2) varie ed eventuali
Sono presenti i soci:
Adanti Stefano, Arcidiacono Fabio. Bocchino Francesco. D’Angeli Vincenzo, Della Martera Massimo, Mucci Maurizio, Pagano Frencesco, Panzieri Giovanni, Ricci Riccardo, Gargamelli Claudio.
Prende la parola il Presidente dell’associazione Signor Mucci Maurizio il quale chiama a fungere da segretario il Signor Panzieri Giovanni. Il Presidente espone ai soci la necessità di modificare lo statuto sociale ai fini di poter adeguare lo stesso all’attuale normativa fiscale vigente. Il Presidente rende edotti i presenti delle modifiche da apportare all’attuale statuto e chiede all’assemblea di deliberare in merito.
L’assemblea dopo esauriente discussione
DELIBERA
all’unanimità di apportare le modifiche all’attuale statuto sociale e di approvare lo stesso così come di seguito riportato.
TITOLO I – DENOMINAZIONE- SEDE
ART. 1 – È costituita, l’associazione denominata “GRUPPO ASTROFILI PESARESE·con sede in Pesaro in via Ferrari, n. 7.
TITOLO II
ART. 2 – Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha fini di lucro ed ha come scopo la coltivazione e la divulgazione delle scienze astronomiche.
Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il tenitorio comunale, provinciale. regionale e nazionale ed anche all’estero.
ART. 3 – Per il conseguimento degli scopi anzidetti, l’Associazione potrà organizzare convegni. manifestazioni e riunioni volte a divulgare lo studio degli astri e la conoscenza della materia.
TITOLO III – Soci
ART. 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
ART. 5 – La qualifica di socio si acquisisce automaticamente, in seguito alla presentazione della domanda da presentare al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione ed al contestuale pagamento della quota di iscrizione e quota annuale. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto acquisirà la qualifica di socio.
ART. 6 – La qualità di socio individuale da diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate. anche in ordine all’approvazione e modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti:
a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I soci individuali sono tenuti:
All’osservanza dello Statuto, Regolamento Organico e Deliberazioni assunte dagli Organi Sociali
al pagamento della quota sociale.
ART 7 – I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera dei Consiglio Direttivo, nell’eventualità in cui non intervenga alcuna delibera la quota sociale si presume uguale a quella dell’anno precedente.
TITOLO IV – RECESSO – ESCLUSIONE
ART. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9 – L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione, che senza giustificalo motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione, che, in qualunque modo, arrechi danni gravi. anche morali all’Associazione stessa.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
ART. 10 – Le deliberazioni prese in materia di decadenza o esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO V – FONDO COMUNE
ART. 11 – Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci né direttamente né indirettamente durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
ESERCIZIO SOCIALE
ART. 12 – L’esercizio sociale va dal 0l gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto da presentare dell’Assemblea degli associati.
Il rendiconto deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 13 – Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli associati;
il Cassiglio Direttivo.
ASSEMBLEE
ART. 14 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Partecipano all’assemblea tutti i Soci, che alla data di convocazione dell’assemblea stessa siano in regola col pagamento della quota sociale e hanno diritto al voto tutti gli associati che hanno compiuto la maggiore età.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell’adunanza contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e seconda convocazione.
ART. 15 – L’Assemblea ordinaria:
approva il rendiconto economico e finanziario;
procede alla nomina delle cariche sociali;
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; approva gli eventuali Regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo la ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta,
ART 16 – L’Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 17 – In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà + 1 degli associati. In seconda convocazione. L’Assemblea sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ODG. salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 degli associati presenti.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Il periodo di tempo che dovrà intercorrere tra la prima e la seconda convocazione è di almeno un’ora.
ART. 18 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice – Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 – li Consiglio Direttivo è formato da un minino di 3 ad un massimo di 11 membri.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice – Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell’adunanza, sono comunque valide le adunanze convocate verbalmente in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione sia ordinaria che straordinaria ad esclusione dei poteri riservati dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea.
Spetta fra l’altro a titolo esemplificativo al Consiglio:
curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
redigere un rendiconto economico e finanziario;
stipulare tutti gli atti e contatti inerenti all’attività sociale:
deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
compiere tutti gli atti e le operazioni per 1a corretta amministrazione dell’Associazione.
ART. 20 – In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, i componenti rimasti in carica debbono convocare, senza indugio l’Assemblea dei soci perché si provveda alla nomina dei sostituti.
Art 21 – Il Consiglio Direttivo potrà nominare un esecutivo che avrà poteri decisionali di controllo in merito alle mansioni assegnategli.
PRESIDENTE
ART. 22 – Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. ln caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice – Presidente.
TITOLO VII – AVANZI DI GESTIONE
Art. 23 – Eventuali avanzi di gestione che dovessero prodursi durante gli esercizi sociali nonché fondi e/o riserve non potranno in nessun modo, anche indiretto, essere distribuiti tra i soci.
TITOLO VII – SCIOGLIMENTO
Art. 24 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.
Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli, preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.
ART. 25 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei soci presenti all’assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione saranno nominati uno o più liquidatori.
Esprita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti beni residui saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe alle proprie o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORMA FINALE
ART. 26 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le Disposizioni di Legge vigenti.
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